Art. 6
LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302
In vigore dal 18 mar 1999
Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici
1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.
3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati. (1)
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