Art. 4
LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302
In vigore dal 26 ago 2004
Elargizione ai superstiti
1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all' è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall' della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall' della legge 4 dicembre 1981, n. 720.
2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti nè affini, nè legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico. (10)
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