Art. 9

LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302

In vigore dal 11 dic 1998
Applicazione dei benefici di guerra 1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili e dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge. 2. Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonchè di vittima della criminalità organizzata sono certificate dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
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