Art. 5

LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302

In vigore dal 26 ott 1990
Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio 1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell', in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare: a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre; b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque; c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.
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urn:nir:stato:legge:1990-10-20;302#art-5

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