Art. 17 · LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302

Art. 17

LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302

In vigore dal 26 ott 1990
Abrogazione. 1. L' della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall' della legge 4 dicembre 1981, n. 720, è abrogato. Nota all': - Il testo dell' della legge n. 466/1980, come sostituito dall' della legge n. 720/1981 (citata alla nota all', n.d.r.) così recitava: ". - Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni. La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche".
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