Art. 7

LEGGE 7 agosto 1990, n. 253

In vigore dal 18 set 1990
1. L'articolo 27 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente: "Art. 27 (Soppressione dell'ufficio speciale per il Reno). - 1. L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso ed il relativo personale è trasferito al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui sono altresì attribuite le competenze che residuano allo Stato. 2. Sino al conseguimento dell'intesa di cui all', e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le funzioni demandate al soppresso ufficio sono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna. 3. Il personale in servizio presso l'ufficio del genio civile per il Reno, addetto a funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna, può chiedere, entro trenta giorni dal conseguimento dell'intesa di cui al comma 2, il trasferimento nei ruoli regionali, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita. La regione può procedere all'accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica".
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