Art. 6

LEGGE 7 agosto 1990, n. 253

In vigore dal 18 set 1990
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è inserito il seguente: "2- bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali". Nota all', comma 1: - Il testo dell'art. 23 della legge n. 183/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 23 (Attuazione degli interventi). - 1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate. 2. L'aliquota per spese generali di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati. 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali. 3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale, purchè i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali. 4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede. 5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a tassa fissa".
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LEGGE 7 agosto 1990, n. 253 (Art. 6 Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.) — Testo vigente | Portale Normativo