Art. 15
LEGGE 7 agosto 1990, n. 253
In vigore dal 18 set 1990
1. Allo scopo di assicurare le più idonee dotazioni logistiche e strumentali per lo sviluppo della propria attività, gli organi statali centrali e decentrati della difesa del suolo possono procedere ad acquisire i mezzi, le attrezzature ed i materiali conoscitivi ritenuti necessari, nonchè all'eventuale locazione di locali e a provvedere alle relative opere di sistemazione logistica e funzionale.
2. Ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale adotta, con delibera del comitato istituzionale su proposta del segretario generale, un regolamento di amministrazione e contabilità, sulla base di principi di autonomia gestionale.
3. Il regolamento adottato è trasmesso dal segretario generale, entro cinque giorni, ai Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e del tesoro.
4. Il regolamento acquista efficacia con l'approvazione mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro; o, comunque, con il decorso di sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 3, in assenza di motivati rilievi dei Ministri stessi. In presenza, invece, di motivati rilievi, si applica la procedura di cui all'articolo 29, sesto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua complessiva di lire 2.000 milioni a decorrere dal 1990.
6. Il segretario generale rende al Ministro dei lavori pubblici il conto delle somme accreditate entro il mese di marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità per l'accreditamento dei fondi e la loro rendicontazione.
7. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario generale dell'autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 57.
Nota all', comma 4:
- Si riporta il testo del sesto comma dell'art. 29 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente):
"Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, semprechè i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici".
Storico versioni
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