Art. 17

LEGGE 7 agosto 1990, n. 253

In vigore dal 18 set 1990
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1990-1992, valutato in lire 7.488 milioni per l'anno 1990, lire 8.288 milioni per l'anno 1991 e lire 7.088 milioni per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 6.308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed a lire 5.108 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183; quanto a lire 350 milioni annui per il 1990 e per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 57; quanto a lire 830 milioni per l'anno 1990 ed a lire 1.630 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente". 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 agosto 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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