Art. 10

LEGGE 7 agosto 1990, n. 253

In vigore dal 18 set 1990
1. In sede di prima applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e del servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente possono utilizzare, fino ad un massimo, ciascuno, di trenta unità, personale di professionalità adeguata alle diverse attività da svolgere, appartenente ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, delle regioni o, ove necessario, di enti pubblici anche economici. 2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in posizione di fuori ruolo, o di comando, per un periodo non superiore a due anni e rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Ad esso è corrisposta una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti. 3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.728 milioni per il periodo 1990-1993.
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