Art. 12

LEGGE 7 agosto 1990, n. 253

In vigore dal 18 set 1990
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Ministro dei lavori pubblici, nella fase di prima applicazione della medesima legge e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di ricerca, di elaborazione e di studio connesse con l'attuazione della citata legge n. 183 del 1989, ivi incluse quelle relative alla predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, può avvalersi, mediante apposite convenzioni, delle prestazioni e della collaborazione tecnicoscientifica di istituti universitari e di ricerca, di organizzazioni tecnico-professionali operanti nel settore, nonchè conferire incarichi di consulenza ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia. 2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991. Nota all', comma 1: - Per il testo dell'art. 23 della legge n. 183/1989, v. nota all'.
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