ProtocolloTitolo III

Art. 10

In vigore dal 13 lug 1990
Il presente protocollo è redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;180#art-p-10

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