ProtocolloSez. II

Art. 11

In vigore dal 13 lug 1990
Per i prodotti di cui all', paragrafo 1, al 1 marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misura quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Spagna alla data dell'adesione. La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;180#art-p-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' e del protocollo allegato all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987. — Testo vigente | Portale Normativo