ProtocolloSez. I

Art. 14

In vigore dal 13 lug 1990
1. Il dazio di base sul quale debono essere effettuate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all', paragrafo 2 è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti dell'Egitto al 1 gennaio 1985. 2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato VIII, la Repubblica portoghese elimina i dazi doganali a partire dai dazi di base indicati per ciascun prodotto nel suddetto allegato, semprechè questi dazi siano più elevati rispetto ai dazi doganali effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese il 1 gennaio 1985 nei confronti dell'Egitto.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;180#art-p-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' e del protocollo allegato all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987. — Testo vigente | Portale Normativo