Protocollo›Sez. I
Art. 15
In vigore dal 13 lug 1990
Se la Repubblica portoghese abolisce o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido rispetto allo scadenzario fissato, esso abolisce o riduce parimenti della stessa percentuale i dazi applicabili a questi stessi prodotti originari dell'Egitto, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato VII, lettera B.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;180#art-p-15