Protocollo›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 13 lug 1990
Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli , applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresì, nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari dell'Egitto.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;180#art-p-6