Protocollo›Titolo 1
Art. 2
In vigore dal 13 lug 1990
1. Il testo dell'accordo, compresi l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, fanno come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.
2. I prodotti di cui all'accordo, originari dell'Egitto, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità.
3. La Repubblica araba d'Egitto concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.
Storico versioni
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