ProtocolloTitolo II

Art. 5

In vigore dal 13 lug 1990
Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con l'Egitto sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario: a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad accezione dei container) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") è ridotta allo0,2% il 1 gennaio 1987 e abolita il 1 gennaio 1988; b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6% il 1 gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1 gennaio 1990 e abolita il 1 gennaio 1991.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;180#art-p-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' e del protocollo allegato all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987. — Testo vigente | Portale Normativo