Art. 5
ProtocolloTitolo II

Art. 5

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In vigore dal 13 lug 1990
Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con l'Egitto sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario: a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad accezione dei container) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") è ridotta allo0,2% il 1 gennaio 1987 e abolita il 1 gennaio 1988; b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6% il 1 gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1 gennaio 1990 e abolita il 1 gennaio 1991.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;180#art-p-5