ProtocolloCapo III

Art. 10

In vigore dal 24 gen 1990
Il presente Protocollo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposito la loro firma al presente Protocollo. FATTO A ROMA il 10 Marzo millenovecentoottantotto
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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-p-10

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