Protocollo›Capo III
Art. 10
In vigore dal 24 gen 1990
Il presente Protocollo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposito la loro firma al presente Protocollo.
FATTO A ROMA il 10 Marzo millenovecentoottantotto
Storico versioni
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