Protocollo›Capo III
Art. 7
In vigore dal 24 gen 1990
1. Il presente Protocollo può essere denunciato da uno degli Stati Parti in ogni momento successivo allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Stato.
2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.
3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario Generale ha ricevuto lo strumento di denuncia o alla scadenza di un periodo di tempo più lungo se così indicato nello strumento di denuncia.
4. Una denuncia della Convenzione compiuta da uno Stato Parte sarà considerata come una denuncia del presente Protocollo da questo stesso Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-p-7