ProtocolloCapo III

Art. 9

In vigore dal 24 gen 1990
1. Il presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale. 2. Il Segretario generale: a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito, nonché tutti i membri dell'organizzazione; i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché la loro data; ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, nonché della data alla quale è stato ricevuto e dalla data alla quale la denuncia prende effetto; iv) della ricezione di ogni dichiarazione o notifica effettuata in conformità con il presente Protocollo o in conformità con la Convenzione, concernente il presente Protocollo; b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che lo hanno firmato o vi hanno aderito. 3. All'atto di entrata in vigore del presente Protocollo una copia certificata conforme è trasmessa dal Depositario al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-p-9

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