Art. 4
In vigore dal 24 gen 1990
1. Oltre che nei casi indicati negli articoli da 6 a 11 del codice penale, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:
a) il cittadino che commette all'estero uno dei reati previsti dall';
b) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall' ai danni o a bordo di una nave italiana, o di una installazione fissa che si trova sulla piattaforma continentale dello Stato;
c) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall' se nel commetterli minaccia un cittadino o lo priva della libertà personale o lo uccide o gli cagiona lesioni personali;
d) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall' al fine di costringere un organo dello Stato a compiere qualsiasi atto o ad astenersene;
e) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall', quando si trova sul territorio dello Stato e non è disposta l'estradizione verso uno Stato che sia parte della convenzione indicata nell' e che abbia stabilito la sua giurisdizione in base ai criteri previsti in questo articolo.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando i fatti indicati nell' sono previsti come più grave reato da altre disposizioni di legge.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-rd-4