Art. 4

In vigore dal 24 gen 1990
1. Oltre che nei casi indicati negli articoli da 6 a 11 del codice penale, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia: a) il cittadino che commette all'estero uno dei reati previsti dall'; b) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall' ai danni o a bordo di una nave italiana, o di una installazione fissa che si trova sulla piattaforma continentale dello Stato; c) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall' se nel commetterli minaccia un cittadino o lo priva della libertà personale o lo uccide o gli cagiona lesioni personali; d) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall' al fine di costringere un organo dello Stato a compiere qualsiasi atto o ad astenersene; e) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall', quando si trova sul territorio dello Stato e non è disposta l'estradizione verso uno Stato che sia parte della convenzione indicata nell' e che abbia stabilito la sua giurisdizione in base ai criteri previsti in questo articolo. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando i fatti indicati nell' sono previsti come più grave reato da altre disposizioni di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-rd-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo