Art. 5

In vigore dal 24 gen 1990
1. Ai fini degli , per "installazione fissa" si intende qualunque isola ufficiale, installazione o struttura ancorata permanentemente al fondo marino per l'esplorazione o la coltivazione delle risorse o per altri fini economici.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-rd-5

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