Art. 6
In vigore dal 24 gen 1990
1. L'autorità giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministro di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni previsti dall' paragrafo 5, della convenzione indicata nell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-rd-6