Convenzioni

Art. 6

In vigore dal 28 mag 1989
Descrizioni dettagliate delle fonti, dei concetti, delle definizioni e della metodologia utilizzate per la raccolta e la compilazione delle statistiche ai sensi della presente Convenzione, debbono essere: a) elaborate e aggiornate al fine di rispecchiare mutamenti significativi; b) comunicate all'Ufficio Internazionale del Lavoro non appena possibile; c) pubblicate dall'ente nazionale competente.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;189#art-c-6

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