Convenzioni
Art. 2
In vigore dal 28 mag 1989
Nell'elaborare o rivedere i concetti, le definizioni e la metodologia utilizzata per la raccolta, la compilazione e la pubblicazione delle statistiche richieste ai sensi della presente Convenzione, i Membri debbono tener conto delle norme e delle più recenti direttive stabilite sotto gli auspici della Organizzazione internazionale del Lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;189#art-c-2