Art. 2
Convenzioni

Art. 2

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In vigore dal 28 mag 1989
Nell'elaborare o rivedere i concetti, le definizioni e la metodologia utilizzata per la raccolta, la compilazione e la pubblicazione delle statistiche richieste ai sensi della presente Convenzione, i Membri debbono tener conto delle norme e delle più recenti direttive stabilite sotto gli auspici della Organizzazione internazionale del Lavoro.
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