Convenzioni

Art. 3

In vigore dal 28 mag 1989
Nell'elaborare o rivedere i concetti, le definizioni e la metodologia utilizzate per la raccolta, la compilazione e la pubblicazione delle statistiche richieste in virtù della presente Convenzione, debbono essere consultate le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro dei lavoratori, qualora esistano, al fine di prendere in considerazione le loro esigenze e di assicurare la loro collaborazione.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;189#art-c-3

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