Convenzioni

Art. 5

In vigore dal 28 mag 1989
Ciascun membro che ratifica la Presente convenzione si impegna a comunicare all'Ufficio Internazionale del Lavoro, non appena ciò sia possibile, le statistiche compilate e pubblicate in virtù della Convenzione, e le informazioni relative alla loro pubblicazione, in particolare: a) informazioni relative ai mezzi di divulgazione utilizzati (titoli e numeri di riferimento nel caso di pubblicazioni stampate o descrizioni equivalenti nel caso di dati divulgati sotto ogni altra forma); b) le date o i periodi più recenti ai quali sono disponibili i vari tipi di statistiche, nonché le date della loro pubblicazione o divulgazione.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;189#art-c-5

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