Convenzioni

Art. 4

In vigore dal 28 mag 1989
Non vi è alcunchè nella presente Convenzione che imponga l'obbligo di pubblicare o di rivelare dati che comporterebbero in qualunque modo divulgazione di informazioni relative ad una unità statistica individuale come una persona, un nucleo familiare, un ente o una azienda.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;189#art-c-4

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