Convenzioni

Art. 11

In vigore dal 28 mag 1989
Debbono essere compilate statistiche sul costo della mano d'opera per i settori di rilievo dell'attività economica. Dette statistiche debbono, ove possibile, essere compatibili con i dati sull'impiego e la durata del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite) relativi allo stesso settore.
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Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione OIL n. 160 sulle statistiche del lavoro, e relativa raccomandazione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1985 nel corso della 71a sessione della Conferenza generale dei rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo