Convenzioni
Art. 12
In vigore dal 28 mag 1989
Debbono essere elaborati indici di prezzi al consumo per misurare le variazioni nel tempo dei prezzi di articoli rappresentativi degli usi di consumo di gruppi significativi della popolazione, o della popolazione nel suo insieme.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;189#art-c-12