Convenzioni

Art. 17

In vigore dal 28 mag 1989
1. Ciascun Membro, può, in un primo tempo, limitare il campo di applicazione delle statistiche di cui all'articolo o agli articoli della Parte II, per i quali esso ha accettato gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a talune categorie di lavoratori, taluni settori dell'economia, taluni rami dell'attività economica, o talune regioni geografiche. 2. Ciascun Membro il quale limiti il campo di applicazione delle sue statistiche, in applicazione del paragrafo 1 di cui sopra, deve indicare, nel primo rapporto sull'applicazione della Convenzione, che presenterà in virtù dell' dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'articolo o gli articoli della parte II cui si applica la suddetta limitazione, precisando la natura e le ragioni di detta limitazione della sua applicazione; nei suoi successivi rapporti esso dovrà esporre i progressi che sono stati realizzati, o che si propone di realizzare al fine di includere altre categorie di lavoratori, settori dell'economia, rami dell'attività economica e regioni geografiche. 3. Dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ciascun Membro può, ogni anno, in una dichiarazione comunicata al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro nel mese successivo alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, apporre ulteriori limitazioni di natura tecnica al campo di applicazione delle statistiche di cui all'articolo o agli articoli della Parte II per i quali ha accettato gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Le suddette dichiarazioni avranno effetto un anno dopo la loro registrazione. Ogni Membro il quale inserisca tali limitazioni, dovrà fornire, nei suoi rapporti sull'applicazione della Convenzione, che presenterà ai sensi dell' dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, i dettagli di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;189#art-c-17

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