Convenzioni
Art. 21
In vigore dal 28 mag 1989
1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione, può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni successivo alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto inviato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrato. La denuncia avrà effeto soltanto un anno dopo la data di registrazione.
2. Ciascun Membro, il quale abbia ratificato la presente Convenzione, e che, entro l'anno successivo alla scadenza del decennio di cui al paragrafo precedente, non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo, sarà vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio alle condizioni previste dal presente articolo.
3. Dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può, allo scadere di un periodo di cinque anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un dicharazione inviata al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ritirare la propria accettazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione riguardo a uno o più articoli della parte II, sempre che mantenga la sua accettazione di tali obblighi per quanto riguarda almeno uno di tali articoli. Detta dichiarazione avrà effetto soltanto un anno dopo la sua data di registrazione.
4. Ogni Membro il quale abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro l'anno successivo allo scadere del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 3 di cui sopra, non si sia avvalso della facoltà prevista nel suddetto paragrafo, sarà vincolato dagli articoli della Parte II, in virtù dei quali esso ha accettato gli obblighi derivanti dalla Convenzione per un nuovo periodo di cinque anni e, successivamente, potrà ritirare la sua accettazione di tali obblighi allo scadere di ogni quinquennio, alle condizioni stabilite al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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