Convenzioni

Art. 23

In vigore dal 28 mag 1989
Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretariato Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed atti di denuncia da esso registrate in conformità con gli articoli precedenti.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;189#art-c-23

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Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione OIL n. 160 sulle statistiche del lavoro, e relativa raccomandazione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1985 nel corso della 71a sessione della Conferenza generale dei rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo