Art. 23
Convenzioni

Art. 23

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In vigore dal 28 mag 1989
Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretariato Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed atti di denuncia da esso registrate in conformità con gli articoli precedenti.
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