Art. 1
In vigore dal 28 mag 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione OIL n. 160 sulle statistiche del lavoro, e relativa raccomandazione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1985 nel corso della 71a sessione della Conferenza generale dei rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;189#art-rd-1