Art. 1

In vigore dal 28 mag 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione OIL n. 160 sulle statistiche del lavoro, e relativa raccomandazione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1985 nel corso della 71a sessione della Conferenza generale dei rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
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