Convenzioni
Art. 16
In vigore dal 28 mag 1989
III. ACCETTAZIONE DEGLI OBBLIGHI
1. Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione deve accettare, in virtù degli obblighi generali di cui alla Parte I, gli obblighi derivanti dalla Convenzione riguardo ad uno o più degli articoli della Parte II.
2. Ciascun Membro deve specificare, nella propria ratifica, l'articolo o gli articoli della parte II, per i quali accetta gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.
3. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione può in seguito notificare al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi derivanti dalla Convenzione per quanto concerne uno o più articoli della Parte II che non sono già stati specificati nella sua ratifica; Dette notifiche avranno valore di ratifica a decorrere dalla data della loro comunicazione.
4. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione deve esporre nei rapporti sull'applicazione della Convenzione che presenterà ai sensi dell' dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, quanto previsto dalla sua legislazione e prassi nazionale nei confronti dei settori considerati dagli articoli della Parte II, riguardo ai quali non ha accettato gli obblighi derivanti dalla convenzione, precisando in quale misura siano state attuate, o ci si proponga di attuare, le disposizioni della Convenzione concernenti tali settori.
Storico versioni
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