Convenzioni
Art. 11
11 / 26In vigore dal 28 mag 1989
Debbono essere compilate statistiche sul costo della mano d'opera per i settori di rilievo dell'attività economica. Dette statistiche debbono, ove possibile, essere compatibili con i dati sull'impiego e la durata del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite) relativi allo stesso settore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;189#art-c-11