Accordo
Art. 23
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
In vigore dal 21 mar 1989
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità alle disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo.
2.Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Polonia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Polonia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3.Per quanto concerne la Polonia:
a) se un residente della Polonia riceve redditi che in conformità delle disposizioni del presente Accordo sono imponibili in Italia, la Polonia può, fatte salve le disposizioni dei sottoparagrafi b) e c) del presente paragrafo, esentare da imposta detti redditi.
b) Se un residente della Polonia riceve redditi che, in conformità delle disposizioni degli del presente Accordo sono imponibili in Italia, la Polonia può portare in deduzione dell'imposta sul reddito di detto residente un ammontare pari all'imposta pagata in Italia. Tale deduzione, tuttavia, non potrà eccedere la frazione di imposta, calcolata prima di operare la deduzione, corrispondente al reddito ricevuto dall'Italia.
c) Se, in conformità ad una disposizione dell'Accordo, il reddito derivante ad un residente della Polonia è esente da imposta in Polonia, la Polonia, nel calcolare l'ammontare dell'imposta sul reddito residuo di tale residente, può applicare l'aliquota d'imposta che sarebbe stata applicabile se il reddito esentato non fosse stato esentato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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