Accordo

Art. 18

PENSIONI

In vigore dal 21 mar 1989
PENSIONI Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale il beneficiario della pensione è residente.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;97#art-a-18

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