Accordo

Art. 21

STUDENTI

In vigore dal 21 mar 1989
STUDENTI 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente allo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato. 2. Il reddito che uno studente o un apprendista riceve in corrispettivo di un'attività svolta in uno Stato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale non è imponibile in detto Stato per il tempo ragionevolmente necessario per conseguire dette finalità, purchè il reddito stesso non ecceda quanto richiesto ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua istruzione.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;97#art-a-21

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