Accordo

Art. 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

In vigore dal 21 mar 1989
SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o le leggi interne degli Stati contraenti relativamente alle imposte previste dal presente Accordo, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria al presente Accordo, nonché per evitare l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'. Le informazioni in tal modo scambiate saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dall'Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte.Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini.Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto ufficiale commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
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