Accordo
Art. 29
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 21 mar 1989
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Varsavia non appena possibile.
2. L'Accordo entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sui redditi pagati a decorrere dal 1 gennaio 1984;
b) con riferimento alle altre imposte sui redditi, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1984.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui dà diritto il presente Accordo con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti in relazione ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore del presente Accordo, devono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
4. All'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima firmato a Roma il 9 novembre 1973, cesserà di avere effetto.
Storico versioni
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