Accordo

Art. 30

DENUNCIA

In vigore dal 21 mar 1989
DENUNCIA Il presente Accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare l'Accordo per via diplomatica, con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore dell'Accordo. In tal caso, l'Accordo cesserà di essere applicato: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1› gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1› gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice esemplare a Roma il giorno 21 giugno 1985, nelle lingue italiana, polacca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Popolare Polacca Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;97#art-a-30

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