Accordo
Art. 20
PROFESSORI E RICERCATORI
In vigore dal 21 mar 1989
PROFESSORI E RICERCATORI
1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, istituto superiore, scuola od altro istituto di istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi di ricerca se questa non è condotta nel pubblico interesse ma principalmente in quello privato di una o più persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-02-21;97#art-a-20