Accordo
Art. 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
In vigore dal 21 mar 1989
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un'attività professionale o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attività.
Se egli dispone di tale base fissa i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "attività professionali comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-21;97#art-a-14