Accordo

Art. 2

IMPOSTE CONSIDERATE

In vigore dal 21 mar 1989
IMPOSTE CONSIDERATE 1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le attuali imposte cui si applica l'Accordo sono: a) per quanto concerne la Polonia: 1) l'imposta sul reddito (podatek dochodowy) 2) l'imposta sugli stipendi e sui salari (podatek od wynawgrodzen) 3) l'imposta di eguaglianza (podatek wyrownawczy) 4) l'imposta agricola (podatek rolny) ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta polacca) b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche 3) l'imposta locale sui redditi ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana) 4. L'Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite da parte di uno degli Stati contraenti dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al presente articolo. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;97#art-a-2

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