Accordo

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 21 mar 1989
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Polonia designa la Repubblica Popolare Polacca, e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali della Polonia le quali, ai sensi del diritto internazionale consuetudinario e della legislazione polacca sono considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti della Repubblica Popolare Polacca per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marino e le loro risorse naturali b) il termine "Italia designa la Repubblica Italiana e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali italiane le quali, ai sensi del diritto internazionale consuetudinario e della legislazione italiana sono considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti della Repubblica Italiana per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marino e le loro risorse naturali c) i termini "uno Stato contraente e "l'altro Stato contraente designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Polonia d) il termine "persona comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone e) il termine "società designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini fiscali f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente e "impresa dell'altro Stato contraente designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente g) per "traffico internazionale s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa che abbia la sede della direzione effettiva in uno Stato contraente ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente h) il termine "nazionali designa: 1) le persone fisiche che posseggono la nazionalità di uno Stato contraente 2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente i) il termine "autorità competente designa: 1) per quanto concerne la Polonia, il Ministro delle Finanze od un suo rappresentante autorizzato 2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione dell'Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativamente alle imposte cui l'Accordo si applica, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;97#art-a-3

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